
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Per l’anno 2008 l’Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote e le detrazioni già previste ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili nell’anno 2007.
SCADENZA VERSAMENTI
Il versamento dell’imposta, dovuta al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, potrà essere effettuato
in due rate:
1° RATA = DAL 1° MAGGIO AL 16 GIUGNO 2008: il 50% dell’imposta;
2° RATA = DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2008: il saldo di quanto dovuto.
o in un’unica soluzione:
ENTRO IL 16 GIUGNO 2008
In caso di omesso o ritardato pagamento, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.
Attenzione! Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
SCADENZA DENUNCIA DI VARIAZIONE
L'obbligo di presentare la denuncia di variazione I.C.I. rimane nei casi in cui non siano applicabili le pro
- ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai
- alle unità immobiliari non iscritte a Catasto o accatastate in modo difforme alla loro effettiva destinazione d’uso;
- ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a cui deve essere allegata, a pena di decadenza, la perizia tecnica dell’Ufficio tecnico o la dichiarazione sostitutiva;
La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno oggetto di variazione, pertanto entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di variazione.
In caso di successione relativa a decessi avvenuti dal 25/10/2001 (data di entrata in vigore della L. n. 383 del 18/10/2001) per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni si consultino le schede relative alle aliquote, detrazioni, versamento e denuncia di variazione.